C.D. Decreto “Cura Italia” e sospensione dei termini relativi alle procedure ad evidenza pubblica

di Ilaria Gobbato, Managing Counsel | Dentons

Considerazioni alla luce della nuova circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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Come già si era avuto modo di evidenziare in sede di primi commenti al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020), intitolato “Decreto Cura Italia” (riferimento al link), il Governo ha previsto la sospensione - tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 - di tutti i termini (“ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi”, inclusi quelli inerenti la formazione del silenzio) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi dalla data del 23 febbraio 2020 (quindi anche in riferimento ai procedimenti già pendenti) sino alla data del 15 aprile 2020 (cfr. art. 103, comma 1, del Decreto Legge 18/2020).

In quella sede avevamo parimenti rilevato che, pur nel mancato richiamo espresso da parte della norma, la sospensione in questione trovasse applicazione anche in relazione alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di appalti, concessioni e PPP, evidenziando comunque l’opportunità – anche nella logica di garantire ai concorrenti la massima trasparenza ed evitare l’instaurarsi di contenziosi – che le singole Stazioni Appaltanti adottassero specifici provvedimenti rispetto alle singole procedure di gara.

Tale conclusione è confermata anche dalla recente circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che – proprio al fine di supportare le Stazioni Appaltanti dallo stesso dipendenti e vigilate e di “assicurare un’uniforme interpretazione della disciplina” – ha confermato che la sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” prevista dall’art. 103 del Decreto Cura Italia si applica a tutti i procedimenti amministrativi e dunque anche alle procedure di gara disciplinate dal Decreto Legislativo no. 50/2016.

Conseguentemente, la citata previsione risulta applicabile a tutti i termini che caratterizzano lo svolgimento della procedura finalizzata all’individuazione dell’aggiudicatario e dunque, a titolo esemplificativo, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, i termini per l’effettuazione di sopralluoghi, i termini relativi al soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell’anomalia e della comprova.
“Poiché la sospensione del termine – ed il riferimento è sempre alla circolare – è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione”, ferma restando in tal caso la sospensione dei termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.

La stessa circolare chiarisce altresì che tutte le Stazioni Appaltanti sono invitate a porre in essere, durante il periodo di sospensione, tutte le iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo “necessarie affinché possa pervenirsi, una volta cessato detto periodo, ad una rapida conclusione delle procedure in atto”, rispettando dunque, anche in pendenza della sospensione, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, laddove detto rispetto dei termini (al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo) risulti compatibile con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Ciò significa, a titolo esemplificativo, che nelle more della sospensione, le commissioni giudicatrici (ove compatibile con le misure di contenimento della pandemia e le previsioni della lex specialis) potrebbero proseguire con attività quali la risposta ai chiarimenti medio tempore presentati, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese in relazione ai requisiti di partecipazione, la valutazione delle offerte tecniche, così come la verifica della sostenibilità delle offerte, restando chiaramente inteso che i conseguenti termini relativi ad attività a carico del privato (i.e. presentazione dei giustificativi sulla
sostenibilità dell’offerta) rimarranno chiaramente sospesi.

Fermo restando che le sospensioni in parola non si applicano alle procedure urgenti connesse alla gestione stessa dell’emergenza da COVID-19, pare del tutto irrilevante, a fronte del dettato normativo, l’eventuale modalità telematica con cui sia gestita la procedura atteso che: i) si tratta di una sospensione ex lege dei termini ed, in quanto tale, non rientra nella disponibilità delle Stazioni Appaltanti; ii) la sospensione è disposta a favore del soggetto che è tenuto al compimento di una certa attività (i.e. in primis del privato che partecipa), con la conseguenza che una mancata sospensione delle gare basata sul criterio delle telematicità delle stesse risulterebbe in contrasto i principi di par condicio che regolano lo svolgimento del procedimento competitivo.

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