Coronavirus: la controffensiva del Governo per famiglie e imprese

di Giulia Clarizio, Studio Notarile Clarizio

Diverse le misure introdotte per alleviare le conseguenze economiche del lock down sugli italiani, grazie al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020. Tra queste, rientrano il differimento di alcuni adempimenti fiscali e la sospensione di cartelle di pagamento, ma anche il fondo di solidarietà per i mutui prima casa e la cassa integrazione in deroga. La socia Giulia Clarizio, notaio, commenta gli articoli salienti del testo di legge.


Gli articoli che esaminiamo per primi (Artt. 60, 62, 64, 67 e 68) rientrano tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.


Differimento adempimenti fiscali

ART. 60 - È una disposizione già superata, perché rimetteva nei termini i versamenti (verso pubbliche amministrazioni, compresi contributi previdenziali ed assistenziali e assicurazioni,) che scadevano il 16 marzo, con possibilità di effettuare il versamento con scadenza 20 marzo;

ART. 62 -

  • Comma 1) sono sospesi fino al 30 giugno alcuni adempimenti tributari, con scadenza tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, che non siano versamenti né ritenute alla fonte o trattenute relative ad addizionale regionale o comunale; resta tra l'altro in vigore l'obbligo relativo alla dichiarazione dei redditi precompilata. Si applica ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia.
  • Comma 2) Sono sospesi i versamenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020. La disposizione si applica ai contribuenti con reddito non superiore a due milioni nell'anno 2019, trattasi di versamenti da autoliquidazione, e riguardanti a) ritenute su lavoro dipendente e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (effettuate come sostituti di imposta); b) IVA; c) contributi previdenziali ed assistenziali relativi a dipendenti, e premi di assicurazione obbligatoria. Non è prevista sospensione per ritenute su compensi per lavoro autonomo. I versamenti dovranno effettuarsi per intero entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate mensili con la prima scadente il 31 marzo.
  • Comma 3) Per i contribuenti con sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza non sussiste il limite del reddito a 2.000.000,00.
  • Comma 4) E ‘confermata l'applicazione delle disposizioni previste inizialmente per i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nella "zona rossa iniziale". E' prevista in questo caso la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020; gli adempimenti ed i pagamenti dovranno effettuarsi entro il 30 aprile. (Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Regione Veneto: Vo').
  • Comma 7) Per i contribuenti sempre con domicilio fiscale in Italia con reddito nel 2019 fino a 400.000,00 euro, per i compensi riscossi tra il 18 ed il 31 marzo 2020 è previsto non siano assoggettati alle ritenute d'acconto da lavoro autonomo e su commissioni ed agenzie, che dovranno versare direttamente entro il 31 maggio 2020 o potranno essere rateizzate in 5 rate mensili con inizio dal 31 maggio 2020.
    Credito d'imposta per spese di sanificazione


ART.64 - A favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, di arte o di professione è previsto un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un importo massimo di 20.000,00 euro, da valere nel periodo d'imposta 2020. È previsto un limite di spesa a carico dello Stato di 50.000.000 di euro. Deve uscire Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire criteri e modalità applicative.

 

Sospensione dei termini per accertamenti

ART. 67
- Prevede che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso…. Si dovrebbe pensare ad una sospensione come quella "feriale" prevista l'estate per l'attività processuale. Si dovrebbe pensare ad uno slittamento, ad esempio a soltanto 85 giorni in più per l'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti relativi all'anno 2015 i cui termini si sarebbero prescritti al 31 dicembre 2020, ma c'è chi invoca una norma per cui i termini per l'Agenzia si prorogherebbero di 2 anni! Staremo a vedere!

Sospensione Cartelle di pagamento

ART. 68
- È prevista la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle scadenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020. Sono sospesi anche gli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate e gli addebiti emessi dagli Enti previdenziali.

Il Decreto ha inoltre introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le altre l'utilizzo della cassa integrazione in deroga, regolamentata dall'articolo 22, e il sostegno ai genitori lavoratori previsto dall'art. 23.


Cassa Integrazione in deroga, anche per datori di lavoro con meno di 5 dipendenti

ART.22
- È previsto che le Regioni e le Province autonome, possano concedere la cassa integrazione in deroga, al massimo per 9 settimane, per sospensione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza Corona Virus, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato. È sufficiente che i lavoratori siano già assunti alla data del 23 febbraio 2020. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico. E' previsto un limite di spesa per l'anno 2020 pari ad euro 3.293,2 milioni; per ripartire tale somma fra gli enti territoriali di cui sopra, saranno emanati Decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le domande sono presentate alle regioni ed alle province autonome che emettono un decreto di concessione del beneficio e trasmettono all'INPS. L'INPS effettua il monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornisce i risultati al Ministero del lavoro ed agli enti territoriali interessati. Qualora emerga il raggiungimento del limite di spesa non potranno essere emessi altri provvedimenti concessori. Potrebbero quindi non essere soddisfatte tutte le richieste visto che l'efficacia della concessione è subordinata alla verifica del rispetto del limite di spesa. Le domande vengono esaminate dagli enti territoriali secondo l'ordine cronologico della presentazione. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente in via diretta dall' INPS. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica. Tale prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e per la cosiddetta "zona rossa".


Sostegno a genitori lavoratori

ART. 23
: A seguito della sospensione della scuola, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età non superiore a 12 anni, o con disabilità grave accertata ai sensi della L. 104/1992, possono usufruire di un congedo parentale per un periodo non superiore a 15 giorni continuativi o frazionati, con una indennità del 50% della retribuzione lorda. Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ma nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore che usufruisca di strumenti di sostegno al reddito, o di altro genitore disoccupato o non lavoratore. Nel caso in cui i figli avessero un'età compresa fra i 12 ed i 16 anni, non sarà corrisposta alcuna indennità, ma sarà possibile al genitore di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di chiusura della scuola, con divieto di licenziamento e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Queste disposizioni si applicano anche in caso di affido. In alternativa all'indennità il lavoratore può scegliere un bonus nel limite massimo di Euro 600,00 per acquisto di servizi di baby-sitting. Bonus che sarà erogato mediante il libretto di famiglia. Il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Le modalità operative sia per accedere al congedo che per optare per il bonus sono stabilite dall'INPS. Il limite di spesa previsto è pari ad Euro 1.261,1 milioni per l'anno 2020.

Gli articoli che esaminiamo infine (Artt. 44, 54, 56 e 104) riguardano temi generali d’interesse comune.

 

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore di lavoratori danneggiati dal virus

ART. 44
- Questo articolo vuole essere una rassicurazione per tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi, ma con la sua indeterminatezza non definisce affatto quali necessità andrà a soddisfare. Istituisce un "Fondo per il reddito di ultima istanza" per quei lavoratori che a causa dell'emergenza COVID 19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Per gli aventi diritto viene messa a disposizione una indennità ne limite di spesa di 300,00 milioni di euro per l'anno 2020. Molte sono le domande senza risposta che suscita questa disposizione, si dovranno attendere i decreti emessi, entro 30 giorni, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per conoscere criteri di priorità e modalità di attribuzione e se vi sarà una quota destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza.

 

Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa"

ART. 54
- Con questo articolo si amplia la possibilità di ricorrere al Fondo di solidarietà mutui "prima casa". La Legge 244/2007 ha istituito un Fondo di solidarietà per i mutui utilizzati per acquistare la prima cassa, prevedendo la possibilità di sospendere i pagamenti di alcune rate in momenti di difficoltà economica. Già con il DL n.9 del 2/03/2020 era stato ampliato il ricorso al fondo a chi si trovasse in difficoltà da COVID 19, ma in presenza di un ISEE non superiore a euro 30.000,00. Ora viene esteso il beneficio ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti, prescindendo dall'ISEE, a condizione che: a) si sia verificato un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre del 2019; b) il calo si sia verificato nel periodo massimo di un trimestre tra il 21 febbraio 2020 ed il 21 maggio 2020; c) il calo del fatturato sia la conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dalle autorità competenti per l'emergenza coronavirus. Tali condizioni dovranno risultare da autocertificazione resa dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. La domanda va inoltrata tramite l'istituto che ha erogato il mutuo. Le misure di attuazione saranno adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.


Sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

ART. 56
- Questa norma è di fondamentale importanza perché, fino al 30 settembre 2020, sospende il pagamento delle rate di mutui (non "prima casa") e dei leasing, impedisce la revoca di aperture di credito, proroga i finanziamenti, con rimborso senza rate, con scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Possono avvalersi di questa facilitazione le micro, le piccole e le medie imprese, nonché i liberi professionisti in relazione alla loro attività professionale. Per il presente articolo la nozione di impresa è quella definita con la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003: qualunque soggetto che eserciti una attività economica, consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato. Alla Comunicazione per richiedere il beneficio va allegata l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.


Proroga validità dei documenti di riconoscimento

ART. 104
- Una norma facile, ma utile: i documenti di riconoscimento e di identità rilasciati dalle pubbliche amministrazioni (documenti con fotografia che permettono la identificazione del titolare) scaduti od in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 sono prorogati fino al 31 agosto 2020. La proroga non è valida ai fini dell'uscita dai confini dello Stato.

Sede
Via Bernardo Quaranta, 40
20139 Milano

Contatti
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