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Retail: passato e futuro, ma il presente? Ne abbiamo discusso al breakfast AREL con Giulia Comparini e Anna Momesso.

Il settore retail, insieme all’hospitality e il leisure, è il più colpito dalla crisi generata dal Covid 19. Sono stati colpiti sia i centri città che i centri commerciali. Possiamo dire che l’emergenza Covid ha due facce: una rivolta al futuro e l’altra al passato.

Verso il futuro: la pandemia ha accelerato in maniera esponenziale la crescita del commercio on line. Anche chi non aveva tale attitudine all’acquisto on line ha iniziato ad orientarsi. In aggiunta si è sviluppata una maggiore attenzione all’ambiente, l’emergere di nuovi modelli di rapporto casa/lavoro (lo smart working), lo sviluppo delle tecnologie digitali e dell’utilizzo dei dispositivi portatili.
Vediamo qualche dato:
Nel mese di aprile, l’abbigliamento è il settore che ha patito di più. L’Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi nei settori ristorazione, abbigliamento e non food elaborato da Confimprese-Ey ha evidenziato come, il settore che ha sofferto di più è stato l’abbigliamento (-98,8%), seguito dalla ristorazione (-84%), che ha “in minima parte compensato la perdita di fatturato con l’attività di delivery”. In totale il mercato ha registrato una flessione del 91,3% per i negozi fisici e un +213,8% per l’online, dato positivo “ma non in grado di compensare i mancati profitti dovuti alla chiusura dei negozi”.

Verso il passato: il Coronavirus ha fatto riscoprire valori che si pensavano dimenticati come ad esempio la famiglia, la solidarietà, la coscienza sociale, il negozio di prossimità, l’attenzione alla salute.
Nel breve periodo, anche a seguito dei provvedimenti di contingentamento, ha portato ad una contrazione della spesa e ad una selezione e riduzione dei consumi.
Con le riaperture contingentate i ricavi degli operatori, soprattutto riferiti ai servizi non essenziali, stanno subendo delle riduzioni di oltre il 50% e in alcuni settori anche superiori.
La situazione è resa ancora più critica dai difficili rapporti landlord/tenant. Gli operatori chiedono, infatti, di non pagare i canoni tutto il periodo in cui c’è stato il lockdown e una consistente riduzione almeno fino al 31.12.20 e, nei casi in cui il canone consiste in una parte fissa e una variabile legata al fatturato, chiedono di poter pagare solo il canone variabile fino al 31.12.20.  Ad oggi, pochi sono state le proprietà che hanno aderito alle richieste e/o che hanno dimostrato disponibilità a venire incontro agli operatori.


Sebbene, la sospensione unilaterale dei canoni non sia legittima è innegabile d’altro canto che gli operatori non abbiamo potuto utilizzare gli immobili e/o i rami di azienda affittati per l’uso convenuto.
Questo della debenza dei canoni è un profilo che purtroppo farà discutere ancora e c’è solo da sperare che si trovino delle soluzioni e che non sui creino troppi conflitti che poi sfocerebbero necessariamente nelle aule dei tribunali
In questo contesto, le misure di sostegno al retail implementate a livello governativo sono state in effetti molto scarse e inadeguate.

L’art.65 del decreto legge c.d. “Cura Italia” ha previsto la possibilità di usufruire di un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, al rispetto dei seguenti requisiti:

  • il beneficiario deve essere un soggetto esercente attività di impresa che conduce in locazione un immobile rientrante nella categoria C/1 (negozi e botteghe);
  • Il beneficiario deve aver effettivamente corrisposto al locatore il canone di locazione per il mese di marzo, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020.

L’art.28 del DL 34/2020 “Rilancio” estende il credito di imposta per le locazioni previsto dal decreto Cura Italia a tutti gli immobili non abitativi, non solo quindi C/1, a tutte le attività di impresa e professionali che hanno subito un calo di fatturato, per i mesi di marzo aprile e maggio. Il credito di imposta è pari al 60% o al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività dei canoni di locazione, leasing, o concessione. Condizioni:

  • Il credito d’imposta spetta a condizione che il richiedente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
  • Il richiedente deve essere un soggetto esercente attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Quest’ultimo requisito non è necessario per le strutture alberghiere alle quali il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari.
Il credito d’imposta di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del Decreto Cura Italia, in relazione alle medesime spese sostenute.
Sempre nel DL Rilancio, l’articolo 122 sancisce la possibilità per il soggetto avente diritto, in luogo dell'utilizzo diretto, di optare per la cessione del credito d’imposta anche parziale ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta verranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Quali regole per le riaperture? Il rapporto fra normativa statale e regionale e la competenza concorrente delle Regioni in materia di commercio.
Fino alla data di apertura non è stato chiaro quali fossero le regole cui dovevano attenersi gli esercenti
Il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, che si affianca al D.L. 19/2020, definisce la cornice di riferimento per la riapertura e l’esercizio delle attività commerciali e di servizio fino al termine (attualmente) dichiarato dell’emergenza sanitaria (31 luglio 2020), e rimarrà efficace sino al 14 giugno 2020, data dalla quale sarà sostituito da un nuovo provvedimento attuativo.
La prima novità, a livello sistemico, è rappresentata dal ruolo affidato alle Regioni nel dettare la disciplina delle riaperture al pubblico delle attività commerciali e di servizio: in capo allo Stato, ex art. 2 D.L. 19/2020 resta, infatti, solo la competenza all’adozione di eventuali provvedimenti emergenziali per limitare nuovamente l’esercizio dell’attività, provvedimenti che dovranno essere presi nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
Condizione essenziale per la riapertura al pubblico è che l’attività venga esercitata nel rispetto di protocolli e linee guida idonee a prevenire o comunque ridurre il contagio da COVID19 la cui adozione è stata demandata alle Regioni e alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’allegato 10 al DPCM; solamente in mancanza dei protocolli regionali troveranno applicazione i protocolli nazionali.
Il 16 maggio scorso la Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome ha adottato un documento condiviso recante le linee guida per la riapertura, aggiornato il successivo 25 maggio, con il quale sono state individuate le misure anti-contagio per una serie di attività, dal commercio al dettaglio alla somministrazione di alimenti e bevande. Le Regioni, a loro volta, hanno adottato ulteriori misure che specificano quelle elaborate dalla Conferenza nonché relative a settori di attività non ricompresi nelle linee guide della Conferenza stessa (es. ord. n. 547/2020 di Regione Lombardia; ord. n. 48/2020 della Regione Veneto).

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