A seguito del decesso del locatore o del conduttore cosa succede al contratto di locazione?

In corso un contratto di locazione (ad uso abitativo o commerciale) può sopraggiungere il decesso del locatore (il proprietario dell’immobile) o del conduttore (l’inquilino).

L’art. 6 della L. n. 392/78, in materia di contratti di locazione ad uso abitativo, stabilisce che in caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
L’erede non convivente non potrà in nessun caso subentrare nel contratto di locazione.
Al venir meno invece del locatore i suoi eredi subentreranno nel contratto di locazione così divenendo i nuovi locatori.
Pertanto, mentre nel primo caso potranno subentrare al conduttore anche soggetti che non sono eredi a patto che fossero con lui conviventi (come ad es. il convivente more uxorio), nel secondo caso al locatore subentreranno solo gli eredi.

Invece, in materia di contratti di locazione ad uso commerciale, l’art. 37 della stessa L. n. 392/78, stabilisce che in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore all’apertura della successione, hanno diritto a continuare l’attività.
Se l’immobile è adibito all’uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono questi insieme con gli eredi legittimi compreso il coniuge separato o divorziato per continuare nell'immobile la stessa attività esercitata fino al momento del decesso.
Al venir meno invece del locatore i suoi eredi subentreranno nel contratto di locazione così divenendo nuovi locatori.
Pertanto, mentre nel primo caso potranno subentrare al conduttore anche soggetti che non sono eredi a patto che già esercitassero con lui la stessa attività, nel secondo caso al locatore subentreranno solo gli eredi.


Avv. Francesca Mesiti con Studio legale in Roma

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