Decreto Sostegni-ter: quante cessioni dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi possono essere realizzate?

Tra le modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (di seguito, “Decreto Sostegni-ter”), che reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all’emergenza da COVID-19, si segnala l’art. 28 che contiene misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
L ’art. 28 interviene sulla disciplina dei crediti d’imposta derivanti da Superbonus 110% o da altri bonus edilizi (i.e., Ecobonus, Sismabonus e Bonus facciate) apportando rilevanti modifiche alle modalità alternative di utilizzo degli stessi, ossia “sconto in fattura” e “cessione del credito” introdotte dall’art. 121 del decreto-legge n. 34/2020 (di seguito, “Decreto Rilancio”).
In particolare, l’art. 121 del Decreto Rilancio prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi espressamente individuati dalla normativa di riferimento possono, in luogo all’utilizzo in via diretta del credito d’imposta tramite detrazione dalle imposte sui redditi, esercitare l’opzione per:

I. un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che ha eseguito gli interventi agevolabili e da quest’ultima recuperato come credito d’imposta, con facoltà di cessione ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e ogni altro intermediario finanziario); o in alternativa

II. la cessione diretta di un credito d’imposta di importo corrispondente all’agevolazione spettante, con facoltà di successiva cessione da parte dei cessionari (ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).

Tale regime di favore, che non imponeva alcun limite in merito alla sequenza di cessioni possibili del credito d’imposta, è stato modificato dal citato art. 28 del Decreto Sostegni-ter nella prospettiva, come precisa la Relazione Illustrativa, di inibire ai cessionari dei crediti di cederli a loro volta (ponendo in essere una catena di cessioni).

In particolare, in base al nuovo regime definito nel Decreto Sostegni-ter:

  • in caso di opzione per lo sconto in fattura, l’impresa di costruzione che applica lo sconto al soggetto beneficiario dell’agevolazione può effettuare una sola cessione a soggetti terzi (inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari) del credito d’imposta spettante, senza possibilità di successive cessioni da parte di questi ultimi;
  • in caso di opzione per la cessione diretta del credito, il beneficiario originario ha facoltà di cedere il credito una sola volta a soggetti terzi (inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari), senza possibilità di successive cessioni da parte di questi ultimi.

In altri termini, il cessionario del credito potrà solamente utilizzare tale credito d’imposta in compensazione con i propri debiti fiscali.
Nella prospettiva di mitigare gli effetti negativi derivanti dal nuovo regime di incedibilità dei crediti in esame, è previsto che quei crediti che alla data del 7 febbraio 2022 siano già stati oggetto di opzione (per sconto in fattura ovvero per cessione del credito) potranno costituire oggetto di una ulteriore cessione ad altri soggetti.
Infine, tutti i contratti conclusi in violazione delle sopracitate disposizioni saranno considerati nulli.
Il nuovo regime di incedibilità dei crediti, ove non diversamente modificato in sede di conversione in legge (entro il 29 marzo 2022), avrà un impatto rilevante non solo sul mercato dei bonus edilizi ma anche e soprattutto su quello secondario che coinvolge banche ed altri intermediari finanziari.

 

Giulia Bighignoli, Senior Associate - Chiomenti

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