E' legittimo il PGT che esclude ogni capacità edificatoria in una fondo agricolo motivando la scelta sulla necessità di minimizzare il consumo di suolo?

In Lombardia la disciplina del consumo di suolo è contenuta nella Lr 31/2014 che lo definisce come “la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile”. In applicazione dei precetti della legge in questione i PGT dei comuni lombardi devono risultare coerenti con gli indirizzi regionali per contenere il consumo di suolo.

Ma cosa significa “contenere il consumo di suolo”?
La sentenza del TAR Brescia n. 240/2021 ha portato alcuni chiarimenti sull’argomento. In particolare, i giudici lombardi hanno specificato che il contenimento del consumo di suolo di un’area agricola non comporta necessariamente l’azzeramento della capacità edificatoria della stessa. In queste aree, eventuali divieti assoluti di edificazione necessitano di una specifica e particolare motivazione. In altri termini, possono continuare ad essere ammesse le costruzioni pertinenti e necessarie alla attività agricola. L’attenzione al consumo di suolo non può ledere, quindi, la legittima aspettativa dell'imprenditore agricolo allo sviluppo della propria attività.
I giudici lombardi, quindi, hanno ritenuto illegittima la norma del PGT che introduce il divieto assoluto di edificazione, in quanto non appare logico o coerente con le finalità legislative di sviluppo dell'impresa agricola.

 

Carmen Chierchia, Avvocato

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