Il rischio nella donazione non ha un limite temporale di 10 anni?

Sono acconti su una futura successione soltanto quelli che hanno per oggetto beni immobili o oggetti specifici, magari di valore, o anche denaro, titoli o altro? ad esempio i bonifici bancari effettuati da un genitore ai figli cosa sono?

Trascorsi 10 anni dalla morte del donante, il legittimario pretermesso (l'erede cioè che ha diritto di pretendere la quota a lui riservata e non trova soddisfazione nel patrimonio esistente alla data della morte) NON ha più la facoltà di attivare un giudizio per rivendicare il suo diritto nei confronti di coloro che sono stati beneficiati dal de cuius (la persona defunta). Se ha lasciato passare 10 anni l'azione si è prescritta. Per questo si dice che dopo 10 anni dalla morte di colui che in vita ha donato, le donazioni non corrono più alcun rischio. (Ma non sono 10 anni dalla donazione!).

Il decorso del termine normale della prescrizione decennale comporta che: chiunque aveva, al momento della morte, il diritto di impugnare le donazioni fatte in vita, di procedere giudizialmente contro eventuali disposizioni testamentarie, sfavorevoli, o non valide, dopo 10 anni dalla morte, ha perso il diritto di agire in giudizio. Ovviamente l'avente diritto ad impugnativa può rinunziarvi, perché ad esempio condivideva la scelta del familiare, così se guardiamo il caso dal punto di vista di chi è stato favorito, le disposizioni a suo favore, anche se lesive di altri, diverranno definitive nel momento in cui ci fosse la rinuncia all'azione di riduzione, che non può avvenire fintanto che il donante è in vita, ma successivamente alla morte.

Oggetto della donazione è qualunque bene, e si deduce dalla nozione:"la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione".

La definizione del codice civile (769cc) è così pregnante che è difficile darne una più sintetica ed esplicativa. Oggetto di donazione può anche essere una somma di denaro trasferita da un conto corrente ad un altro. Altro discorso è quello della prova: qui ci spostiamo dal piano sostanziale a quello probatorio, specificamente processuale.

Ricordo altresì che ogni altra forma di liberalità (cosiddetta donazione indiretta) come ad esempio il pagamento di un debito del figlio da parte del genitore, è soggetta alle stesse regole sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta al legittimario.


 

Giulia Clarizio, Notaio Studio Notarile Clarizio

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