In cosa consistono le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa di abitazione da parte dei giovani under 36 previste dal c.d. Decreto Sostegni bis?
Il decreto-legge n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha introdotto agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani acquirenti che si sostanziano:
- nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, in caso di acquisto soggetto ad imposta di registro,
- nel riconoscimento di un credito d’imposta in misura pari all’IVA corrisposta per l’acquisto, in caso di acquisto soggetto ad IVA,
- nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per cui ricorrono i medesimi presupposti previsti dalla legge.
Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 a favore di soggetti che:
- non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno solare in cui l’atto è rogitato,
- hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE, calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica) non superiore a 40.000 euro annui.
Questi requisiti si aggiungono a quelli già stabiliti per poter usufruire dell’agevolazione c.d. “prima casa” prevista dalla nota II-bis) dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR e, quindi, è in ogni caso necessario che l’acquisto abbia ad oggetto una casa di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 e/o relative pertinenze e che l’acquirente:
- abbia o stabilisca la propria residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto (ferma restando la sospensione della decorrenza del termine sino al 31 dicembre 2021),
- dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui si trova l’immobile da acquistare,
- dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile
acquistato usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Gaia Sinisi, Notaio dello Studio Todeschini e Bastrenta di Milano