La nuova disciplina delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti: a quali appalti si applica?

Il decreto legge n. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019 (“Decreto Fiscale 2019”), ha introdotto una nuova disciplina in materia di ritenute fiscali e compensazioni negli appalti e subappalti c.d. labour intensive, ossia caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale e dell’interposizione di manodopera illecita.Tale normativa, entrata in vigore l’1.1.2020, ha inserito l’art. 17-bis nel D. Lgs. n. 241/1997 (“D. Lgs. 241/97”), prevedendo - per i soli appalti che rientrano nell’ambito applicativo del Decreto Fiscale 2019 - articolati obblighi a carico sia dei committenti sia degli appaltatori, dei quali si vuole fornire in questa sede un veloce inquadramento, senza alcuna pretesa di esaustività e senza entrare nel merito dei provvedimenti normativi di sospensione disposti nella fase emergenziale della pandemia da Covid-19.

Gli obblighi previsti dal Decreto Fiscale 2019 a carico del committente e dell’appaltatore
In estrema sintesi, l’appaltatore è obbligato a trasmettere al committente - entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per il pagamento (senza facoltà di ricorrere all’istituto della compensazione) delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’appalto: (a) i modelli F24 per il pagamento delle ritenute fiscali dei propri dipendenti (compilate separatamente per ciascun committente) (b) l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente, identificati mediante codice fiscale, unitamente al dettaglio delle ore di lavoro prestate e della retribuzione corrisposta a ciascuno e (c) il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Il committente (ma anche l’appaltatore nei confronti del subappaltatore nell’ambito dei rapporti a catena) è obbligato, d’altro canto, a pena dell’applicazione di sanzioni di ammontare pari a quelle irrogate all’appaltatore, a chiedere all’appaltatore la trasmissione di tali documenti, entro il suindicato termine di 5 giorni, allo scopo di verificare che: (i) la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera da questi prestata; (ii) le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta; e (iii) le ritenute fiscali siano state versate (è esclusa la compensazione).
Decorsi inutilmente i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, il committente - qualora l’appaltatore non abbia ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati (o risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa) - è ulteriormente tenuto a: (i) sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’appaltatore fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio e (ii) darne comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

I presupposti di applicazione
Le previsioni del Decreto Fiscale 2019 non si applicano indistintamente a tutti i contratti di appalto, bensì solo a quelli che presentano alcune caratteristiche. In particolare, rientrano nell’ambito applicativo del Decreto Fiscale 2019 i contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati che:

  1. hanno ad oggetto il compimento di una o più opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000;
  2. sono caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
  3. vengono eseguiti mediante utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente (di regola macchinari e attrezzature che consentono ai lavoratori di prestare i loro servizi) o ad esso riconducibili in qualunque forma. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non è idoneo a configurare il requisito.

L’esonero
Gli appaltatori assoggettabili al Decreto Fiscale 2019 hanno la possibilità di essere esonerati dagli obblighi previsti da tale normativa qualora, ai sensi dell’art. 17 bis, 5 comma, del D. Lgs. 241/97, consegnino al committente un certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (conforme allo schema approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate adottato in data 6.2.2021) - avente validità di quattro mesi dalla data di rilascio - che attesti la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

  1. esistenza in vita da almeno tre anni;
  2. regolarità degli obblighi dichiarativi;
  3. versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e compensi;
  4. assenza di debiti non soddisfatti (non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00).

Conclusioni
Considerati i molteplici adempimenti previsti dal Decreto Fiscale 2019 è opportuno prevedere nei contratti di appalto soggetti all’applicazione di tale normativa apposite clausole ad hoc per disciplinare adeguatamente gli obblighi posti a carico delle parti.

 

Anna Maria Schirru, Avvocato

 

Sede
Via Bernardo Quaranta, 40
20139 Milano

Contatti
Phone: +39 02 39297879
arel@arelitalia.com
presidente@arelitalia.com

Privacy Policy