Le riduzioni di canone stabilite dal governo per piscine, palestre e impianti sportivi a causa del Covid-19 sono applicabili anche in altre situazioni di locazioni ad uso commerciale?

A distanza di più di un anno interviene sul punto il Tribunale di Milano con una sentenza (la n. 4355/2021 del 18 maggio 2021) che risulta anche essere la prima resa dalla corte meneghina in tema di locazioni commerciali su questioni inerenti al Covid-19. Il Tribunale di Milano evidenzia come un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 216 comma 3 induce a ritenere che la norma in esso contenuta (lo sconto ex lege del 50% per i canoni da marzo a luglio 2020) debba essere applicata, in via analogica, a tutte quelle situazioni in cui i retailer in locazione abbiamo dovuto abbassare la saracinesca per i provvedimenti governativi nella primavera del 2020; diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento in aperta violazione dell’art. 3 della Costituzione.


La pronuncia del Tribunale di Milano rappresenta un importante e autorevole precedente giurisprudenziale che, benché non vincolante, aprirà verosimilmente la strada ad ulteriori pronunce nel medesimo solco. Sarà interessante capire se nei prossimi mesi questa o altre corti italiane applicheranno il medesimo principio anche ai periodi di “zona rossa”; il governo non è intervenuto sui canoni di tali periodi, ma l’applicazione analogica dell’art. 216 comma 3 della legge n. 77/2020 supportata dal Tribunale di Milano induce a ritenere che sia possibile un’estensione della norma non solo ad attività commerciali diverse da quelle sportive ma anche agli ulteriori periodi di chiusura forzata.

 

Maria Grazia Colombo, Cocuzza & Associati
 

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