Nella Legge di Bilancio 2021 sono previste novità in materia di rivalutazione degli immobili?

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178) ha esteso fino al 30 giugno 2021 la facoltà, già più volte prorogata, di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, con un’aliquota unica fissata dal legislatore all’11%.

I beni che possono essere rivalutati sono sia i terreni a destinazione agricola che quelli edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili.
Tali terreni devono essere posseduti alla data dell’1 gennaio 2021 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o enfiteusi necessariamente da persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa, da società semplici ed enti a esse equiparate, da enti non commerciali o da soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.
Per poter usufruire del beneficio della rivalutazione sono necessari due adempimenti che consistono nella redazione di una perizia di stima da parte di un soggetto iscritto in uno degli albi indicati dalle leggi n. 448/2001 e 311/2004 e nel giuramento della stessa entro il termine del 30 giugno 2021.
Sulla base del valore rideterminato dei terreni risultante da questa perizia dovrà essere, di conseguenza, pagata l’imposta sostitutiva dell’11%.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o in tre rate annuali di uguale importo, maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo, entro il 30 giugno 2021, il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2023. Anche in caso di pagamento rateizzato il versamento della sola prima rata perfeziona già la rivalutazione e consente al contribuente di utilizzare subito il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.
I contribuenti che hanno già provveduto alla rivalutazione dei terreni in ossequio alle normative pro tempore vigenti, potranno o detrarre dall’imposta sostitutiva adesso dovuta l’importo dell’imposta sostitutiva già versata in occasione della precedente rivalutazione oppure chiedere il rimborso dell’imposta pagata in precedenza.

 

Gaia Sinisi, Notaio dello Studio Todeschini e Bastrenta di Milano

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