Perché (non) solo il Trust?

Nel nostro ordinamento esistono taluni specifici strumenti che, in base alle finalità meritevoli di tutela che si vogliono perseguire, ci consentono di blindare, in via preventiva e cautelare, il nostro patrimonio personale e/o familiare.
Stabilito che ciascuno di questi strumenti richiede conoscenze approfondite e un’attenta analisi della situazione a precedere la loro applicazione, in questa sede espongo, per ciascuno di essi, brevissimi cenni informativi.

  • Fondo Patrimoniale
    L’ istituto giuridico in oggetto può essere costituito dai coniugi per atto pubblico o da un terzo anche a mezzo di testamento. Pertanto, non possono beneficiarne le coppie di fatto e cessa nel caso di morte del coniuge, divorzio e annullamento del matrimonio. La proprietà dei beni del fondo (immobili, mobili registrati o titoli di credito) spetta ad entrambi i coniugi ed essi potranno essere alienati concordemente o, previa autorizzazione del Giudice tutelare in presenza di figli minori. Tale segregazione consentirà di tutelare i beni familiari dai rischi di pretese creditorie o risarcitorie per debiti che non siano stati contratti per esigenze familiari.

  • Vincolo di destinazione
    Ove invece l’interesse da tutelare sarà quello di una persona fisica, di un soggetto disabile o della famiglia di fatto o di un Ente per un fine meritevole di tutela, si potrà creare un patrimonio vincolato con determinati beni (immobili o mobili registrati). I creditori che non sono legati a quello scopo non potranno agire sul bene stesso. La durata è legata alla vita del beneficiario o di 90 anni in riferimento agli Enti. Il vincolo di destinazione, pertanto, può essere definito come un atto di disposizione del proprio patrimonio con cui è possibile separarne una parte, destinando alcuni beni alla realizzazione di scopi meritevoli di tutela e in favore di determinati soggetti beneficiari.

  • Trust
    Questo istituto giuridico di origine anglosassone viene recepito nel nostro ordinamento con la ratifica della Convenzione dell’Aia del 1985 ex L. 364/89 che permette possa essere regolato da altre norme straniere. Esso consente la segregazione del patrimonio nell’interesse di un terzo soggetto qualsiasi. Un soggetto intestatario del patrimonio (settlor) può trasferire la proprietà dei beni ad un secondo soggetto (trustee) che ne detiene la titolarità gestendoli per destinare i frutti ed infine la titolarità del patrimonio al beneficiario finale, secondo il vincolo di destinazione iniziale. Il beneficiario finale può anche non sapere nulla.

  • Polizze di assicurazione e fondi pensione
    Ove invece l’interesse è quello di segregare un capitale che abbia uno scopo previdenziale e che sarà disponibile a scadenza si può ricorrere a questi due strumenti che, peraltro, lo rendono insequestrabile ed impignorabile. Con la polizza si stipula un contratto di assicurazione mediante il quale l'assicuratore, previa la riscossione di un premio, si impegna a rivalere l'assicurato di un danno, qualora si verificasse, mediante il pagamento di un capitale o di una rendita. Con il fondo pensione l’aderente si costruisce una pensione integrativa a tutela di tutti i bisogni futuri legati alla fase del pensionamento. Esistono numerose forme di prodotti assicurativi.

  • Il contratto fiduciario
    Ove, infine, in luogo della segregazione si ha l’interesse di porre riservatezza tra il proprio patrimonio ed i terzi, tale strumento potrà essere utile anche ad integrare o potenziare altri strumenti come il Trust e le Polizze. Un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto o uno o più beni a un altro soggetto (il fiduciario), che avrà il compito di amministrarli in modo professionale, trasparente e riservato. La titolarità del bene resterà sempre in capo al fiduciante. Esso protegge alcuni beni/diritti da alcuni tipi di “aggressioni” da parte di terzi mantenendo l’anonimato del fiduciante. Il segreto fiduciario garantisce un elevatissimo grado di riservatezza, derogabile solo da specifiche normative penali, fiscali (incluse disposizioni di legge sul divorzio) e di antiriciclaggio.

 

Avv. Francesca Mesiti con Studio legale in Roma

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