Quali sono le caratteristiche della nuova agevolazione c.d. Superbonus hotel?

In data 27 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di decreto legge, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”), che prevede inter alia misure di supporto al settore del turismo tra cui il c.d. Superbonus hotel volto a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in Italia in coerenza con le finalità del PNRR.


In estrema sintesi, questa misura è destinata alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (ivi inclusi inter alia stabilimenti balneari e complessi termali) e si compone di due distinte agevolazioni:

  • un credito d’imposta nella misura del 80% delle spese sostenute per gli interventi agevolabili, come individuati dalla norma in esame, a decorrere dal 2021 sino al 2024;
  • un contributo a fondo perduto, fruibile anche indipendentemente dall’accesso al credito d’imposta di cui sopra, per un ammontare pari a 40.000 euro e suscettibile di ulteriori incrementi, al ricorrere di determinate condizioni, fino a 100.000 euro.


Dal punto di vista oggettivo, tali agevolazioni sono riconosciute, salvo il rispetto dei limiti quantitativi previsti, in presenza di spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di (i) incremento dell’efficienza energetica e di riqualificazione antisismica; (ii) eliminazione delle barriere architettoniche; (iii) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; (iv) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di attività termali; (iv) digitalizzazione (e.g., installazione impianti WI-FI, servizi di consulenza per comunicazione e marketing digitale).


Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con altre imposte ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, nel rispetto dei limiti generali alle compensazioni, da ripartirsi in quote annuali costanti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di esecuzione degli interventi ed entro i successivi tre periodi d’imposta. In alternativa il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, ad altri soggetti (ivi inclusi banche ed intermediari finanziari) senza limitazioni in merito alla successiva cessione da parte di questi ultimi. Si applicheranno in questo caso le regole procedurali stabilite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2021 adottato in relazione agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2021 (per la cessione del credito d’imposta per interventi di ristrutturazione edilizia, rifacimento delle facciate, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico). Infine, il credito d’imposta è fiscalmente irrilevante, in quanto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette (IRES, IRAP).


Dal punto di vista operativo la norma in esame condiziona la fruizione delle agevolazioni alla presentazione telematica di un’apposita istanza al Ministero del turismo attestante il possesso dei requisiti necessari, salvo il rispetto di specifiche modalità applicative individuate con avviso del Ministero del turismo da pubblicarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge. Successivamente il Ministero del turismo trasmetterà all’Agenzia delle entrate i dati relativi all’importo concesso a titolo di credito d’imposta. In ogni caso, le agevolazioni saranno concesse in base all’ordine cronologico di presentazione dell’apposita istanza fino ad esaurimento delle risorse stanziate.


La nuova disciplina si applicherà agli interventi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e a quelli già avviati ma non ancora conclusi prima di tale data. Pertanto, in relazione agli interventi conclusi antecedentemente a tale momento, risulterà ancora applicabile il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, riconosciuto nella misura del 65% per spese di ristrutturazione per i periodi dal 2020 al 2022 ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 83/2014 come modificato dall’art. 79 del D.L. n 104/2020.

 

Giulia Bighignoli, Senior Associate – Chiomenti

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