Sono un giovane under 36: posso beneficiare di agevolazioni fiscali ad hoc sull’acquisto della c.d. “prima casa”?

Al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, l’art. 64, commi 6 – 11, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, “D.L. 73/2021”) introduce talune agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa di abitazione” da parte di acquirenti che (i) non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato (requisito anagrafico) e (ii) aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro (requisito economico).


L’agevolazione in esame riconosce un’esenzione dall’applicazione dell’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale:
a) sugli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di “prime case” di abitazione (ad eccezione degli immobili accatastati nella categoria “A/1”- Abitazioni di tipo signorile, “A/8” - Abitazioni in ville e “A/9” - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e sugli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, che siano stati stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022;
b) a favore di soggetti acquirenti che non hanno compiuto ancora 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato e con un ISEE non superiore a 40.000 euro annuo.
Inoltre, qualora la cessione risulti imponibile ai fini IVA , il giovane acquirente, ferme le condizioni di cui alle lett. a) e b) sopra indicate, potrà beneficiare di un credito d’imposta pari all’IVA assolta sull’acquisto. Il credito d’imposta è utilizzabile (i) in diminuzione dalle imposte di registro e ipo-catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero (ii) in diminuzione dall’imposta sui redditi (i.e., IRPEF) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data di acquisto oppure (iii) in compensazione con altri tributi, senza possibilità in ogni caso di chiederlo a rimborso.
Infine, l’art. 64, comma 10 del D.L. 73/2021 prevede, al ricorrere dei medesimi presupposti (i.e. beneficiari under 36 e ISEE inferiore a 40.000 euro) l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
L’Agenzia delle entrate ha fornito maggiori dettagli sull’applicazione della normativa con la Circolare n. 12 del 14 ottobre 2021 e, più di recente, con la risposta a interpello n. 261/2022.
In particolare, con tale ultima risposta, l’Amministrazione ha confermato l’applicabilità dell’agevolazione anche in presenza di un contratto preliminare di vendita di immobile di nuova costruzione (imponibile ai fini IVA) stipulato tra l’impresa costruttrice ed un soggetto non avente i requisiti anagrafici ed economici richiesti dalla norma agevolativa.
Secondo l’Agenzia, è possibile beneficiare del credito d’imposta sull’IVA di cui al citato art. 64 assolta sull’acconto-prezzo - al momento del preliminare - da parte di un soggetto non rientrante nel novero de soggetti ammessi all’agevolazione in parola laddove il contratto definitivo venga concluso da un under 36 in possesso di un ISEE inferiore a Euro 40.000 sostituito al contraente originario in forza di riserva di nomina effettuata da quest’ultimo ed inclusa nel contratto preliminare

 

 

Giulia Brighignoli, Studio Chiomenti.

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