Posso disporre per testamento stabilendo che il patrimonio che lascio a mio figlio/a minore sia amministrato da persona diversa dal genitore superstite?

on Lunedì, 01 Marzo 2021. Posted in Qt_Question Time

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Il quesito postomi richiede una risposta diligente e scrupolosa.

L'art. 356 del nostro codice civile propone una deroga alla regola generale per cui la rappresentanza dei minori e l'amministrazione dei loro beni competono al genitore esercente la responsabilità genitoriale consentendo così al testatore o al donante (anche estraneo alla famiglia) che voglia disporre a favore di un minore, di nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o ricevuti in eredità.
Pertanto, nel nostro caso, potrà amministrare i beni del minore il curatore speciale nominato in luogo del genitore superstite.

Occorre però precisare che il curatore speciale pur assumendo le sue piene funzioni all’atto della donazione, o dopo l’accettazione dell’eredità/legato (con la forma obbligata del beneficio d’inventario) ad opera del legale rappresentante del minore (senza che occorra alcun provvedimento di conferma del Giudice Tutelare del luogo di domicilio dell'incapace), egli rimane pur sempre obbligato a munirsi della autorizzazione giudiziale per il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione (vendita, locazione, investimenti etc.) riguardanti tutti i beni amministrati. Sorvegliato dal giudice tutelare, il curatore potrà essere rimosso dall'ufficio qualora si renderà colpevole di negligenza o abuserà dei suoi poteri o si dimostrerà immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente (art. 384 c.c.).
Nonostante taluni giuristi ritengono che il curatore speciale possa amministrare solo i beni/quota per cui il de cuius poteva disporre liberamente (c.d. quota disponibile), si deve ritenere che il curatore possa e debba amministrare anche i beni rientranti nella quota legittima (quota riservata per legge al minore) in ragione del fatto che - sebbene il legislatore con l’art. 549 c.c. ha stabilito che non si possono apporre pesi sulla quota legittima - la nomina del curatore non può essere considerata un peso e l’art. 356 c.c. non distingue tra beni costituenti la legittima e beni costituenti la disponibile.
Infine, ancora secondo l’opinione di taluni giuristi e senza che constino, neanche in questa ipotesi, pronunce giurisprudenziali, il curatore speciale non potrebbe apporre i sigilli né inventariare i beni del minore perché tale compito può essere affidato invece all’esecutore testamentario (art. 700 c.c. e seguenti). Poiché non sembra sussistano incompatibilità tra i due uffici, al genitore che ci pone l’odierna question time posso suggerire di superare tale ostacolo incaricando lo stesso curatore anche all’ufficio di esecutore testamentario.
Si suggerisce di prevederne anche la sostituzione per l’ipotesi in cui il curatore speciale/esecutore testamentario nominato non possa o non voglia accettare gli uffici per i quali il de cuius lo ha nominato.


Avv. Francesca Mesiti – Studio Legale in Roma

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