Aggiornamenti su attività legislativa

on Lunedì, 26 Febbraio 2024. Posted in News da Assoimmobiliare

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DL Milleproroghe

Poco fa l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe, legge che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

Anche la legge di conversione non include la disposizione – introdotta per la prima volta nel 2011 e da allora sempre prorogata – che impediva l’aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT dei canoni di locazione per gli immobili in uso alle Pubbliche Amministrazioni, un tema sul quale Assoimmobiliare aveva interloquito a lungo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze evidenziando i profili di incostituzionalità della disposizione.

Fra i contenuti di maggior interesse del Milleproroghe segnalo:

  • Mutui prima casa (Articolo 3, comma 12-septies) - La disposizione stabilisce l’applicabilità fino alla data del 31 dicembre 2024 di alcune previsioni in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, concessi ai soggetti che rispettino i requisiti di priorità anagrafici e reddituali previsti a legislazione vigente anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM). In particolare, si prevede l’applicabilità al 31.12.24 della possibilità di elevare la garanzia fino all’80% in favore delle categorie prioritarie anche quando il tasso effettivo globale-TEG sia superiore al tasso effettivo globale medio-TEGM, nel rispetto di determinate condizioni (nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore). Inoltre, si prevede che la norma si applichi in caso di differenziale positivo. Qualora, invece, tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore.
  • Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione (Articolo 3, commi da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies) - La disposizione estende il termine per avvalersi dell’agevolazione prevista per l’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000, stabilendo che tale misura si applica anche nel caso  che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. 
  • Differimento del termine per l’erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria (Articolo 6, comma 2) - La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 (rispetto al termine attualmente previsto del 31 dicembre 2023) il termine per l’erogazione delle somme residue di mutui concessi da CDP per interventi di edilizia universitaria. 
  • Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali (Articolo 12, comma 2-bis) - La disposizione proroga dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA). Gli impianti devono essere: realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde; di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp); finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

Se gli impianti sono ubicati in aree situate in centri storici o soggette a tutela paesaggistica, la dichiarazione deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.

 


 

Disegni di legge di riforma Bonus edilizi

Nel corso della Legislatura sono stati presentati alla Camera, da parte di vari partiti (di maggioranza e opposizione), tre provvedimenti che hanno l’obiettivo di rivedere la disciplina delle detrazioni previste per interventi edilizi di vario tipo. Su nessuno dei tre provvedimenti è ancora stato avviato l’esame da parte delle competenti Commissioni della Camera. Si tratta di:

  • On. Gusmeroli (Lega) – Atto Camera 969 recante "Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli edifici mediante l’esecuzione di opere edilizie o l’installazione o sostituzione di impianti", assegnato alla Commissione Finanze il 9 giugno 2023;
  • On. Mazzetti (FI) – Atto Camera 1291 recante "Disciplina delle agevolazioni fiscali per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e della sicurezza antisismica degli edifici, disposizioni relative a procedimenti in materia edilizia nonché delega al Governo per la revisione della normativa riguardante l’adeguamento energetico e sismico degli edifici", assegnato nelle Commissioni Ambiente e Finanze il 17 ottobre 2023;
  • On. Santillo (M5S) – Atto Camera 545 recante "Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche", assegnato alla Commissione Finanze lo scorso 1° febbraio.

 

 



Disegni di legge in materia di Rigenerazione urbana

 

In Commissione Ambiente al Senato proseguono a ritmi lenti i lavori sui Ddl in materia di rigenerazione urbana avviati lo scorso 18 luglio 2023. Di seguito si riporta un recap dell’andamento dell’esame in Commissione:

  • Il Ddl Sen. Gasparri (FI) (S. 761) è stato il primo ad essere presentato e assegnato in Commissione in data 18 luglio 2023;
  • A settembre è stato avviato l’esame del provvedimento, a cui è stato abbinato il Ddl Sen Mirabelli (PD) (S. 29);
  • A ottobre si sono svolte delle audizioni in Commissione, a cui ha partecipato anche Assoimmobiliare per rappresentare le proprie istanze (a questo link la memoria depositata);
  • Sempre ad ottobre il provvedimento è stato abbinato al Ddl presentato dal Sen. Occhiuto (FI) (S. 863) e in seguito a quello del Sen. Dreosto (Lega) (S. 903);
  • A gennaio infine è stato abbinato al Ddl presentato dalla Sen. Sironi (M5S) (S. 911).

Disegno di legge in materia di Sostegno alla competitività dei capitali

La Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura il Disegno di legge in materia di sostegno alla competitività dei capitali (C. 1515), nell’ambito del quale hanno trovato accoglimento molte proposte avanzate da Assoimmobiliare. Inoltre, in Aula alla Camera, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno - un impegno politico di natura non vincolante - promosso da Assoimmobiliare che impegna il Governo a chiarire il regime di segregazione patrimoniale applicabile alle SICAV e alle SICAF a comparti con l'intento di applicare comunque tale chiarimento all'intero novero degli organismi di investimento collettivo del risparmio disponibili in Italia.

Il provvedimento è stato trasmesso in Senato per una terza e ultima lettura. Di seguito un recap degli articoli di maggior interesse:

  • Tecniche alternative per l’ammissione a negoziazione (Articolo 1) - La disposizione prevede l’ampliamento dei casi di esenzione della disciplina dell’offerta fuori sede. In particolare, tramite modifiche introdotte al Senato, si prevede che l’esenzione è stata estesa a una fattispecie unica, o all’offerta di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari di propria emissione, o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, a condizione che siano emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, sempre che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. Inoltre, sempre per mezzo di modifica introdotta nell’esame al Senato è stato precisato che l’esenzione non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF.
  • Modifica in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata (Articolo 7) - La disposizione introduce alcune modifiche al Codice civile per far si che agli investitori professionali non si applichino i limiti all’emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l’obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l’acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata. 
  • Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate (Articolo 11) - La disposizione consente, ove sia contemplato dallo Statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell’assemblea. Tale facoltà statutaria si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. 
  • Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate (Articolo 12) - La disposizione è stata inserita dal Senato in prima lettura per e disciplinare la presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali. Lo statuto societario può prevedere che il CdA uscente possa presentare una lista di candidati per l’elezione dei componenti dell’organo di amministrazione. In tal caso:
  • il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;  
  • la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, maggiorato di un terzo. 

La disciplina particolare prevede:

  • Qualora la lista del CdA uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti attraverso specifiche modalità;
  • Nel caso in cui la lista del CdA uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo specifiche modalità;
  • Se la lista del CdA uscenti risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

Gli emittenti dovranno modificare i propri statuti e le disposizioni in esame si applicano a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.

  • Disposizioni in materia di voto plurimo (Articolo 13) - La disposizione incrementa da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo. 
  • Disposizioni in materia di voto maggiorato (Articolo 14) - La disposizione modifica la disciplina del voto maggiorato prevista dal TUF per prevedere che gli statuti possano attribuire un voto ulteriore, rispetto ai due voti, per ciascuna azione, previsti attualmente, alla scadenza di ogni 12 mesi successivi alla maturazione del periodo necessario e fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Gli Statuti stabiliscono le modalità per l’attribuzione del voto maggiorato e per l’accertamento dei relativi presupposti prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La cessione dell’azione a titolo oneroso o gratuito,  la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato, comporta la perdita della maggiorazione del voto.
  • Disposizioni in materia di Enti previdenziali privati e privatizzati (Articolo 15) - La disposizione modifica il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), estendendo agli Enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento. 
  • Semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite (Articolo 16) - La disposizione reca misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav e Sicaf in gestione esterna. Nel dettaglio:
  • Distinzione Sicav autogestite/in gestione esterna - Viene introdotta una distinzione tra le Sicav gestiscono direttamente il proprio patrimonio (c.d. autogestite) da quelle in gestione esterna. L’attuale definizione delle Sicav si applica solo alle Sicav che gestiscono direttamente il proprio patrimonio, mentre viene introdotta una nuova definizione per la Sicav in gestione esterna. La definizione introdotta descrive le Sicav in gestione esterna come “l’Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una SGr o una società di gestione UE o un GEFIA UE”. 
  • Distinzione Sicaf autogestite/in gestione esterna - Come per le Sicav, anche per le Sicaf viene introdotta una distinzione tra quelle autogestite e quelle in gestione esterna. Nel dettaglio, si prevede che l’attuale definizione delle Sicaf si applichi solo a quelle autogestite, mentre le Sicaf in gestione esterna vengono definite come “l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una SGR o un GEFIA UE”.
  • Obbligazioni contratte e patrimonio comparto - Vengono introdotte delle disposizioni volte a specificare che delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell’interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Allo stesso modo, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto devono recare espressa menzione del comparto. In mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale.
  • Distribuzione proventi - Si prevede che ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisca a ogni effetto un Oicr. Inoltre, viene chiarito che la distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società. Le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio dello stesso, nei limiti del suo ammontare.
  • Possibilità richiesta liquidazione fondo in caso di mancato rispetto obbligazioni - Si dispone che, qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav  o Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si prevede la possibilità per uno o più creditori o la SGR di chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale.
  • Limite di metà capitale sociale per categorie di azioni - Si inserisce, in materia di capitale e azioni delle Sicaf, il riferimento esplicito alle norme del Codice Civile secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomento, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
  • Condizioni per riconoscimento qualifica Sicav e Sicaf - Sono definite le seguenti nuove condizioni essenziali ai fini del riconoscimento della qualifica di Sicav e Sicaf in gestione esterna:
  • adozione della forma di società per azioni;
  • sede legale e direzione generale della società situate nel territorio italiano;
  • capitale sociale non inferiore a 50.000 euro;
  • per le Sicav, previsione nello Statuto, come oggetto sociale esclusivo, dell’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
  • per le Sicaf, previsione nello Statuto, come oggetto sociale esclusivo, dell’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;
  • affidamento della prestazione delle attività di gestione del patrimonio e dei rischi degli Oicr nonché l’amministrazione e commercializzazione degli Oicr gestiti a un gestore esterno e indicazione della società designata;
  • definizione di procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;
  • stipula di accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni; 
  • stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
  • Obblighi di indicazione di società - Si dispone che la Sicav in gestione esterna contenga l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna e che la denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contenga l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna.
  • Esclusione applicazione articoli Codice Civile - Si esclude per Sicav e Sicaf in gestione esterna l'applicazione degli articoli del Codice Civile in materia di Programma e sottoscrizione delle azioni, Versamenti e convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori, Assemblea dei sottoscrittori e Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo.
  • Inammissibilità conferimenti in natura - Si prevede per le Sicav in gestione esterna la non ammissibilità di conferimenti in natura.
  • Autonomia e suddivisione comparti - Viene specificato che nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Si stabilisce inoltre che il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA (Fondi di investimento alternativo) o da OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).
  • Scioglimento contratto e liquidazione gestore esterno - Si prevede che, in caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l’assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.
  • Applicabilità TUF a Sicav e Sicaf in gestione esterna - Si prevede che alle Sicav e Sicaf in gestione esterna continueranno ad applicarsi i seguenti articoli del TUF: Capitale e azioni delle Sicav; Capitale e azioni delle Sicaf; Assemblea della Sicav; Modifiche dello statuto; Scioglimento e liquidazione volontaria; Trasformazione.
  • Controlli gestore esterno - Si prevede che il gestore esterno sia responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili previste dal Ddl in oggetto. Inoltre, si prevede che Bankit e Consob possono chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.
  • Controlli Bankit - Si prevede che, nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l’avvio dell’operatività è subordinato all’approvazione dello statuto da Bankit su istanza del gestore esterno. Inoltre, si prevede che Bankit attesti la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerti che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest’ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell’interesse degli investitori.
  • Applicabilità nuove disposizioni - Si prevede che le disposizioni sopra descritte si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore del Ddl in oggetto. Viene assegnato a Bankit il compito di cancellare tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall’albo entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Ddl in oggetto.
  • Regime transitorio - Si prevede un regime transitorio, della durata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Ddl in oggetto, per consentire alle Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite in precedenza di adeguarsi alle nuove disposizioni.
  • Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto in assemblea (Articolo 17) - La disposizione consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. 
  • Delega al Governo per la riforma organica del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti (Articolo 19) - La disposizione è stata inserita in prima lettura al Senato prevedendo una Delega al Governo di adottare (entro 12 mesi) uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. Per quanto riguarda i criteri direttivi da seguire nella definizione della riforma del TUF:
  • Facilitare il passaggio dalla quotazione sui mercati non regolamentati a quelli regolamentati;
  • Aumentare la competitività del mercato nazionale, semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente; 
  • Rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori; 
  • Semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;
  • Prevedere un riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;
  • Procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del TUF, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del Codice delle Assicurazioni private e quello sulla Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
  • Requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari (Articolo 24) - La disposizione con una norma di interpretazione autentica, precisa che i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari, nel periodo precedente il trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all' Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, che prestano la consulenza in materia di investimenti, possono continuare a svolgere tale attività.

 


 

 

Decreto legislativo di attuazione della c.d. Legge Anziani

Lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il c.d. “decreto legislativo Anziani”, provvedimento che attua la c.d. Legge Anziani del 2023. Il testo è ora all’esame delle Commissioni Affari sociali sia della Camera (A.G. 121) sia del Senato (A.G. 121). Tra le altre cose, il provvedimento prevede misure in materia di coabitazione solidale domiciliare (senior cohousing) e coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale). Di seguito un recap:

  • Linee guida in materia di senior cohousing e di cohousing intergenerazionale (Art. 15) - prevede che il CIPA predisponga linee guida volte a definire le caratteristiche ed i contenuti essenziali di interventi e modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate ( cohousing intergenerazionale ), avvalendosi anche dei rappresentanti di istituzioni pubbliche, di enti, di organismi o associazioni portatori di specifici interessi ed esperti in possesso di comprovate esperienza e competenza nell'ambito dei temi trattati. Le predette forme di coabitazione sono realizzate nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari, ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi, nonché ad iniziative e attività degli enti del terzo settore.  
  • Criteri e standard di realizzazione di progetti di coabitazione mediante rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito (Art. 16) - prevede la realizzazione di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, secondo specifici criteri. Si demanda ad un decreto del MIT, di concerto con il MEF e con il Ministro del Lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione degli standard edilizi e costruttivi che le regioni e i comuni sono tenuti a rispettare nella selezione delle iniziative progettuali a carattere sperimentale, al fine di assicurare che i progetti ammessi a finanziamento garantiscano, oltre all'obiettivo minimo dell'ampliamento dell'offerta abitativa, anche il raggiungimento di determinati obiettivi. 
  • Progetti pilota sperimentali (Art. 17 ) - prevede la possibilità per le regioni e i comuni, di avviare azioni volte alla selezione di iniziative progettuali di coabitazione, anche sperimentali, nonché delle iniziative di coabitazione sviluppate nell'ambito dei progetti degli Ambiti territoriali sociali (ATS) ammessi al finanziamento statale, con priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito. II MIT può avviare azioni volte a promuovere progetti pilota sperimentali a livello nazionale, anche attraverso modelli di partenariato pubblico privato finalizzati a sperimentare programmi di rigenerazione o riuso associati a modelli di cohousing. Per gli interventi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito per la realizzazione dei progetti di coabitazione, ai fini della selezione dei progetti pilota, gli enti proponenti fanno riferimento agli immobili a destinazione pubblica inseriti nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. 

 


 

Piano Casa del MIT

Come sapete, a dicembre del 2023 il Ministro Salvini ha istituito il tavolo di lavoro sul “Piano Casa” al quale è stata convocata anche Assoimmobiliare che ha presentato varie proposte nel corso delle due riunioni del tavolo.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha creato una pagina dedicata al Piano in cui sono riportate le varie proposte emerse, incluse quelle di Assoimmobiliare. A questo link potete trovare la pagina del Ministero e le proposte dell’Associazione in materia di; semplificazione delle procedure edilizie e urbanistiche, in particolare per l’agevolazione dei cambi di destinazione d’uso; promozione della partnership pubblico-privata per interventi di housing sociale; incentivi e correttivi fiscali (quali: esenzione dell’imponibilità IMU sugli immobili oggetto di interventi di rigenerazione o di recupero per tutta la durata dei lavori e revisione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; correttivi fiscali necessari per favorire gli investimenti nel residenziale da parte degli operatori immobiliari istituzionali; revisione del sistema degli incentivi per la transizione green degli immobili, con estensione agli investitori istituzionali).

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