La nuova patente a crediti per operare nei cantieri

La nuova patente a crediti per operare nei cantieri

Dal 1° ottobre 2024 è stata introdotta la “patente a crediti” come sistema di qualificazione obbligatoria delle imprese e dei lavoratori autonomi che intendono lavorare nei cantieri temporanei o mobili, con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso e favorire la vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

I soggetti obbligati a richiedere la patente a crediti

Hanno l’obbligo di richiedere la nuova patene digitale le imprese e i lavoratori autonomi che operino fisicamente in cantieri temporanei o mobili.

Sono esclusi da tale obbligo: le imprese che effettuano solo forniture, coloro che erogano prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri), le imprese in possesso di un’attestazione SOA di qualsiasi tipo, purché in classifica pari o superiore alla III.

Il periodo transitorio

Dal 1° al 31/10/2024 sarà possibile per le imprese e i lavoratori autonomi interessati, presentare un’autocertificazione e/o autodichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti richiesti ai fini del rilascio della patente.
L’autocertificazione/autodichiarazione vincola l’operatore a presentare l’istanza entro il 31/10/2024.
Dal 1/11/2024 non sarà più possibile operare nei cantieri in forza dell’autocertificazione/autodichiarazione ma occorrerà aver effettuato l’istanza di rilascio della patente tramite il portale.

 

Requisiti per il rilascio della patente a crediti

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro a chi ne faccia richiesta se in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla CCIAA;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del DURC in corso di validità;
d) possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale;
f) designazione dell’RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

Funzionamento della patente a crediti

La patente viene rilasciata con una dotazione iniziale pari a 30 crediti, che possono essere decurtati, a seguito di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nella misura indicati nella tabella contenuta nell’Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81 del 2008.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In questo caso è consentito all’operatore il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti per il rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’operatore può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Se in cantiere si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, oltre alla perdita dei punti l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi. Al termine della sospensione, l’INL verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti, sarà possibile per l’operatore avviare le procedure per il recupero. I crediti potranno essere reintegrati qualora il soggetto dimostri di aver partecipato ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e di aver realizzato uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

È altresì data la possibilità agli operatori di acquisire nuovi crediti fino ad un massimo di 100 nel corso di 40 anni, in base a diversi fattori, quali la storicità dell’impresa ed in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.


Le norme di riferimento:

- D.L 02/03/2024 n.19 (Decreto PNRR 4);
- Legge 29/04/2024 n.56 (Conversione in legge del PNRR 4);
- DM 18/9/2024 n. 132;
- Circolare 23/9/2024 n. 4 INL.

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